Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. al fine di rendere le proprie attività e i propri processi operativi sempre più focalizzati sulla soddisfazione del cliente, mette a disposizione uno strumento in più di apertura e di confronto: la Conciliazione Paritetica.
Cos'è la conciliazione paritetica?
La procedura di conciliazione paritetica rappresenta uno strumento amichevole, volontario e gratuito per la risoluzione semplice e veloce di eventuali controversie tra clienti e fornitore. Non sarà quindi necessario rivolgersi ad un giudice o ad un arbitro per la risoluzione delle diverse situazioni.
Quali sono le associazioni dei consumatori che hanno aderito?
Al protocollo hanno aderito le seguenti associazioni di tutela dei consumatori: Adiconsum e Federconsumatori.
Chi può accedere alla procedura di conciliazione paritetica?
Possono accedere alla conciliazione tutti i clienti domestici che hanno (o hanno avuto) un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.; i condomini e le piccole e medie imprese, con fornitura attiva o cessata, che hanno diritto alle condizioni di Maggior tutela per l’ energia elettrica e Tutela per il gas, sia nel mercato tutelato, sia nel mercato libero.
In che modo si attiva la procedura?
La procedura di conciliazione si attiva su richiesta del cliente o dell’associazione a cui fa riferimento, attraverso la compilazione della DOMANDA DI CONCILIAZIONE riportata della sezione DOCUMENTI in basso.
Il modulo va inviato a uno dei seguenti recapiti:
POSTA ELETTRONICA: conciliazione@vcsvendite.it
POSTA ORDINARIA:
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. – Associazione dei consumatori all’attenzione dell’ Ufficio di Conciliazione.
In quanto tempo si conclude la pratica?
A seconda delle casistiche la procedura può risolversi entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di conciliazione.
Quali rimedi hanno i consumatori a disposizione a titolo gratuito?
In caso di problemi con acquisto di un prodotto o servizio, avvenuto sia online o in un negozio, il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141 decies del Codice del Consumo, (decreto legislativo, n. 130/2015, che ha recepito la direttiva ADR 2013/11/UE). La procedura si basa sulla volontà delle parti di evitare un’azione giudiziaria e offre una soluzione semplice, rapida delle controversie tra consumatori e imprese, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea. Sono procedure veloci, gratuite o con “costi meramente simbolici”. Per gli organismi ADR sono previsti obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento, procura dei vantaggi sia per il professionista/impresa che per il consumatore è possibile la risoluzione delle controversie online dei consumatori, (Direttiva sull’ADR per i consumatori, e il Regolamento (UE) n. 524/2013) sono strumenti legislativi che introducono un insieme di regole oltre che una piattaforma web on line per tutta la UE, gestita dalla Commissione europea, all’indirizzo web https://webgate.ec.europa.eu/odr. Ogni Stato membro designa un punto di “contatto ODR (Online Dispute Resolution), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 524/2013, e per l’Italia è il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net), e svolge funzioni quali assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti per la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR nonché la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR” .
Tra le procedure ADR consumo ci sono anche “negoziazioni paritetiche” (art.. 141-ter Codice del consumo) poste in essere dalle associazioni dei consumatori che hanno la “Legittimazione ad agire” per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (ai sensi artt. 139 e 140 del Codice del consumo).
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